Pensioni regionali: gli aumenti previsti dai decreti aiuti bis e ter

L’articolo 21 del decreto legge 115/2022 (pubblicato, dopo le ultime modifiche e la conversione in legge, nella Gazzetta Ufficiale nr. 221 del 21 settembre 2022, che si allega) dispone due interventi distinti in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici (anche del comparto pubblico), per contrastare l’elevato livello inflazionistico per prezzi al consumo.
Si riassumono di seguito i contenuti della disposizione:
a) La prima misura consiste nell’anticipo, da gennaio 2023 al 1° novembre 2022, del conguaglio della perequazione relativa al 2021. A gennaio 2022 gli assegni sono stati rivalutati uti-lizzando il valore di riferimento pari a +1,7% . Il valore definitivo dell’inflazione del 2021 è poi risultato essere 1,9%; quindi deve essere erogato lo 0,2% riferito a tutte le mensilità dell’anno in corso. Operazione che, secondo le regole ordinarie, dovrebbe essere effettuata all’inizio del 2023, ma che risulta da anticiparsi a novembre.
b) Chi riceve un trattamento pensionistico mensile non superiore a 2.692 euro lordi, inoltre, beneficerà di un aumento di esso, fino a 2 punti percentuale, nei mesi di ottobre, novembre, dicembre e per la tredicesima. L’importo di 2.692 euro è stato individuato in analogia con quello utilizzato nell’articolo 1, comma 121, della legge 234/2021 per individuare i beneficiari dell’esonero contributivo pari a 0,8 punti percentuali per tutto il 2022 e corrisponde a poco meno di 35 mila euro su base annua, tredicesima inclusa. Tuttavia l’articolo 21 del Dl 115/2022 stabilisce che l’aumento del 2% sia calcolato con le stesse modalità utilizzate per la perequazione. E questo significa che viene riconosciuto pienamente per la fascia di im-porto fino a quattro volte il trattamento minimo, cioè fino a 2.062,32 euro (se si usa il minimo del 2021 oppure fino a 2.097,4 con il minimo del 2022, dubbio evidenziato dal dossier studi del Parlamento che deve essere chiarito dall’Inps). Per la fascia di trattamento tra quattro e cinque volte il minimo l’aumento è dell’1,8% e per la fascia ulteriore dell’1,5% e comunque riconosciuto solo fino a 2.692 euro maggiorato degli effetti dell’aumento. L’aumento provvisorio dei prossimi tre mesi non rileverà per l’accesso a tutte le prestazioni collegate al reddito. A gennaio la rivalutazione avverrà di nuovo secondo le regole ordinarie e sulla base degli importi originari.
Infine, il recente Dl 144/2022, c.d. decreto aiuti ter) prevede un’ulteriore intervento a sostegno dei redditi pensionistici, costituito da un bonus di euro 150, per i soggetti titolari di un reddito 2021 non superiore a 20 mila Euro. Tale bonus sarà rimborsato al Fondo Pensioni da Inps.

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