Il decreto “Semplificazioni” (Dl n. 73/2022) ha apportato delle modifiche al Dlgs n. 230/2021 che ha introdotto a partire dal 1° marzo 2022 l’assegno unico e universale per i figli a carico, destinato ai nuclei familiari sulla base dell’Isee. L’Inps, con il messaggio n. 3518 pubblicato il 27 settembre 2022, sul sito istituzionale, illustra le novità sulla disciplina a partire dalla più ampia platea di beneficiari.
Di seguito alcune modifiche introdotte dal decreto “Semplificazioni”.
L’assegno unico e universale spetta anche agli orfani maggiorenni in caso di titolarità di pensione ai superstiti e in caso di disabilità grave (articolo 2, lettera c-bis del Dlgs n. 230/2021).
Solo per il 2022 l’importo dell’assegno per ogni figlio minore, pari a un massimo di 175 euro mensili, per un Isee pari o inferiore a 15mila euro, è esteso anche ai figli maggiorenni disabili senza limiti di età (articolo 4, comma 1 Dlgs n. 230/2021).
Anche la maggiorazione prevista per i figli minorenni in base al grado di disabilità (da 85 a 105 euro), viene estesa, nel 2022, a ciascun figlio con disabilità fino al compimento di 21 anni (articolo 4, comma 4 Dlgs n. 230/2021).
Dal 2023, tornano ad applicarsi la maggiorazione di 80 euro mensili, per i figli maggiorenni disabili fino al compimento del ventunesimo anno di età, e di 85 euro mensili (che si riducono in funzione del valore Isee) per i figli maggiorenni disabili di età pari o superiore a 21 anni (articolo 4 commi 5 e 6 Dlgs n. 230/2021).
L’articolo 5, comma 9-bis prevede un incremento di 120 euro al mese, per l’anno 2022, della maggiorazione transitoria di cui al comma 1 dello stesso articolo, se il nucleo familiare ha almeno un figlio a carico con disabilità.
Le nuove misure si applicano retroattivamente a partire da marzo 2022. Di conseguenza, per le domande pervenute entro il 30 giugno scorso l’Inps provvederà al calcolo e al versamento dei conguagli, per quelle invece presentate dal 1° luglio i pagamenti saranno aggiornati alla nuova disciplina.