Pensioni: aumentano le soglie minime di non pignorabilità con la modifica dell’art. 545 del cpc

L’articolo 21 bis del decreto legge 115/2022 (pubblicato, dopo le ultime modifiche e la conversione in legge, nella Gazzetta Ufficiale nr. 221 del 21 settembre 2022), è intervenuto sul regime dei pignoramenti a carico delle pensioni, variando l’art. 545 cpc. Si riporta il testo della novella:
Art. 21-bis. Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni (In vigore dal 22 settembre 2022)
1. Il settimo comma dell’articolo 545 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge».

L’effetto è l’innalzamento dell’importo non pignorabile di pensioni, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza. La soglia passa da 1,5 volte il valore mensile dell’assegno sociale si passa a 2 volte, con un minimo di mille euro. Poiché l’assegno sociale quest’anno vale euro 468,11, si applica il limite di mille euro. La disposizione in esame è in vigore dal 22 settembre scorso e riguarda tutti i pignoramenti notificati dopo tale data.

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