Trattamento di Fine Servizio: i tempi di erogazione da parte della Pubblica Amministrazione

Il trattamento di fine servizio (TFS) per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato dall’articolo 3, comma 2, del Decreto Legge 79/1997, convertito con modificazioni nella legge 140/1997, e successive integrazioni.
Secondo la normativa, l’ente erogatore provvede alla liquidazione del TFS decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, nei casi di cessazione per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, o per collocamento a riposo d’ufficio a causa dell’anzianità massima prevista, il termine si riduce a dodici mesi.
Per quanto riguarda i dipendenti regionali collocati in quiescenza anticipata ai sensi della legge regionale 9/2015, il termine di ventiquattro mesi decorre dal raggiungimento del limite di età o di anzianità massima di servizio.
Una volta decorsi questi termini, l’ente ha l’obbligo di corrispondere il TFS entro i successivi tre mesi, trascorsi i quali sono dovuti gli interessi legali.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 130/2023, ha evidenziato l’eccessiva dilazione dei tempi di erogazione del TFS, sollecitando un intervento legislativo per ridurre tali tempi. Tuttavia, ad oggi, non risultano interventi normativi volti a risolvere questa problematica.
In caso di premorienza dell’avente diritto prima della corresponsione del TFS, il trattamento entra a far parte dell’asse ereditario, spettando agli eredi testamentari e/o legittimi secondo le norme del diritto successorio.

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