La legge statale di bilancio (nr. 197 del 29 dicembre 2022) detta nuove disposizioni in materia di perequazione o rivalutazione dei trattamenti pensionistici. I commi di interesse sono il 309 ed i seguenti.
In pratica per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. In misura progressivamente ridotta per le pensioni di ammontare più elevato. Per il calcolo della rivalutazione si applica l’indice stabilito con decreto del MEF, fissato nella misura del 7,3% sui trattamenti decorrenti dal prossimo gennaio 2023.
La rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale (art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e circolare INPS n. 148 del 18 dicembre 2020).