Regime di tfs e tfr in caso di cambiamento dell’amministrazione pubblica di appartenenza

In un recente contributo pubblicato sulle riviste del Sole 24 Ore, si torna a parlare del caso un cui un dipendente pubblico, a seguito di concorso, cambi amministrazione di appartenenza. Secondo prassi consolidata (Circolare Inpdap 30/2002), se tra i due rapporti non vi è soluzione di continuità, il dipendente pubblico manterrebbe il regime di Tfs. La citata circolare Inpdap 30/2002 specifica infatti che conservano il diritto al Tfs i dipendenti assunti a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione entro il 31 dicembre 2000, anche in caso di successivo passaggio – a qualsiasi titolo – da un ente a un altro, purché tale passaggio avvenga senza soluzione di continuità, e sempre con contratto a tempo indeterminato. Inpdap (oggi Inps) ha sottolineato che il diritto al pagamento del trattamento sorge alla risoluzione del contratto di lavoro, purché il dipendente non ne abbia sottoscritto un altro (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) decorrente dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del primo, con un ente obbligato a iscrivere i propri dipendenti all’Inpdap (oggi Inps) ai fini Tfs o Tfr. Dunque, con dimissioni, cesura temporale e nuova assunzione ci sarebbero il teorico diritto alla liquidazione del Tfs discendente dal rapporto cessato e l’avvio della maturazione del Tfr per il nuovo rapporto. Tuttavia l’orientamento giurisprudenziale della Cassazione ha contestato la lettura di Inps in merito al requisito di tale cesura temporale (cfr. sentenza 2829/2021).

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