Recesso unilaterale legittimo se i requisiti per la pensione anticipata sono maturati entro il 31 dicembre 2024

Validi gli atti di risoluzione del rapporto da parte della PA nei confronti dei dipendenti che, avendo compiuto 65 anni, abbiano raggiunto entro fine anno i requisiti per l’anticipo pensionistico previsto dalla legge Fornero.

Sono considerati legittimi i provvedimenti di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nei confronti dei dipendenti che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano compiuto 65 anni di età e maturato il requisito contributivo per il pensionamento anticipato previsto dalla legge Fornero (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne).

Non possono invece ritenersi conformi alla normativa i provvedimenti assunti, sempre entro il 31 dicembre 2024, nei confronti di lavoratori che, alla medesima data, non avevano ancora raggiunto il previgente limite ordinamentale dei 65 anni.

Restano comunque salvi i provvedimenti di risoluzione anticipata indipendenti dall’età anagrafica, purché adottati entro la fine dell’anno in coerenza con motivate esigenze organizzative previamente disciplinate nei regolamenti interni dell’Amministrazione.

Le indicazioni sono contenute nel parere del Dipartimento Statale della Funzione pubblica (protocollo n. 15058/2025), che chiarisce le conseguenze dell’abrogazione dell’art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, disposta dalla legge di bilancio per il 2025.

(Fonte Il Sole 24 ORE)

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