Pubblico impiego: non c’è la “ricostruzione di carriera” nel caso di assunzione per concorso presso la Regione Siciliana per chi proviene da altra pubblica amministrazione

Nella risposta ad un quesito pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, si ribadisce che, in caso di nuova assunzione (diversa dalla causale della mobilità) presso altra pubblica amministrazione, il dipendente non ha diritto al riconoscimento ai fini economici dei servizi svolti presso la precedente P.a. Infatti tale beneficio (che comunemente veniva definito come “ricostruzione di carriera”) deve avere come fondamento “una norma contrattuale che consenta all’amministrazione di appartenenza di riconoscere eventuali benefici economici (scatti di anzianità, progressione economica eccetera) derivanti da attività lavorative prestate antecedentemente all’assunzione in ruolo. Infatti, nell’ambito del pubblico impiego, tale riconoscimento può essere concesso solo in presenza di una specifica norma contrattuale che regoli la materia”. Tale clausola non c’è nell’attuale contratto dei dipendenti della Regione Siciliana. Ovviamente, sotto il profilo previdenziale, è invece possibile unificare la posizione contributiva presso la p.a. di appartenenza con quella maturata presso le precedenti amministrazioni di appartenenza, utilizzando gli istituti previsti dalla legge (ricongiunzione, riscatto, cumulo, ecc.).

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