Pensioni “quota 100”: la Corte Costituzionale conferma che è cumulabile solo con il lavoro autonomo occasionale, ma non con il lavoro intermittente

Il pensionato con “quota 100” fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento di vecchiaia può cumulare il suo assegno solamente con redditi da lavoro autonomo occasionale ed entro il limite di 5 mila euro annui.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 234/2022, depositata ieri, ha confermato quanto disposto dall’articolo 14, comma 3, del Dl 4/2019, rispetto al quale il Tribunale ordinario di Trento aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento all’articolo 3, comma 1, della Costituzione.
Le perplessità del Tribunale erano sorte durante un procedimento avviato contro l’Inps da un pensionato Quota 100, il quale, dopo avere svolto prestazioni di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, percependo 1.472,47 euro lordi, si era visto chiedere la restituzione dei ratei di pensione del periodo maggio 2019-agosto 2020 e negati i ratei di pensione relativi al periodo settembre-dicembre 2020, tredicesima compresa.
Per il Tribunale non sarebbe stato giustificato un divieto di cumulo basato sul fatto che i redditi percepiti dal pensionato derivino o meno da attività di lavoro dipendento o autonomo. Invece la Corte, nel dichiarare la questione non fondata, ritiene che il divieto di cumulo previsto dall’articolo 14 risponda a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, al cui interno il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata – grazie a un’uscita a 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita – risulta particolarmente vantaggioso.
In questo contesto, evidenzia la Consulta – «il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale». Da ciò la scelta di prevedere il cumulo solo per il lavoro autonomo occasionale, che per la sua natura residuale «non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenza per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente», il quale resta eterodiretto e con obbligo di contribuzione anche nel caso in cui il lavoratore non sia obbligato a rispondere alla chiamata. E ciò indipendentemente dall’entità del reddito percepito.

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