I servizi Pensioni e Previdenza 1 e 2 procederanno all’applicazione dell’incremento perequativo provvisorio sui trattamenti pensionistici in erogazione nel mese di febbraio 2025 (con il conguaglio relativo anche al mese di gennaio). Le modalità operative sono dettagliate nella circolare INPS n. 23 del 28 gennaio 2025.
Modifiche al modulo perequativo
Con la scadenza, al 31 dicembre 2024, del modulo perequativo temporaneo previsto dalla legge n. 213/2023, tornano in vigore i criteri di rivalutazione stabiliti dall’art. 1, comma 478, della legge n. 160/2019. In particolare:
- Indicizzazione progressiva dei trattamenti pensionistici secondo la seguente tabella:
| Dal |
Fasce di importo |
% indice perequazione da attribuire | Aumento del | Fasce di importo | |
| da | a | ||||
| 1° gennaio2025 | Fino a 4 volte il TM | 100 | 0,80% | – | 2.394,44 |
| Oltre 4 e fino a 5 volte il TM | 90 | 0,72% | 2.394,45 | 2.993,05 | |
| Oltre 5 volte il TM | 75 | 0,60% | 2.993,06 | – | |
- Sospensione eccezionale della rivalutazione, per il solo 2025, per i pensionati residenti all’estero con trattamenti superiori al minimo (598,61 euro al 31 dicembre 2024).
Trattamenti per vittime di terrorismo e loro familiari
Per i trattamenti diretti e indiretti relativi alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di matrice terroristica (art. 3 della legge 206/2004 e art. 3, comma 4-quater, del D.L. 50/2017), la rivalutazione automatica annuale è garantita secondo due modalità alternative:
- Variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
- Incremento fisso annuale pari, al massimo, all’1,25% sull’importo dell’anno precedente, come previsto dall’art. 69 della legge 388/2000.
Poiché l’indice di perequazione ordinario per il 2025 è inferiore all’1,25%, si applicherà la seconda modalità, secondo le indicazioni della circolare INPS n. 122 del 27 dicembre 2018. Le pensioni con benefici per vittime del terrorismo non sono soggette al cumulo perequativo e vengono rivalutate singolarmente.
Cumulo perequativo: modalità di calcolo
La rivalutazione si applica a partire dall’anno successivo a quello di decorrenza della pensione, basandosi sull’importo del cumulo perequativo di dicembre dell’anno precedente. Il calcolo considera tutte le pensioni percepite dal beneficiario, erogate sia dall’INPS che da altri Enti iscritti nel Casellario Centrale delle Pensioni (art. 34 della legge 448/1998).
Per il calcolo dell’importo complessivo, vengono incluse anche le prestazioni fornite da enti diversi dall’INPS. Tuttavia, in applicazione del principio del cumulo perequativo, non si applica la rivalutazione alle seguenti pensioni integrative, riservate a categorie di beneficiari amministrati da questo Fondo:
- Pensioni integrative per ex dipendenti del soppresso EAS;
- Pensioni integrative per ex dipendenti delle soppresse Aziende di Soggiorno e Turismo e delle Aziende Provinciali per l’Incremento Turistico.