Agevolazioni Imu e Tari per pensionati residenti all’estero: la corretta interpretazione della norma contenuta nella legge di bilancio 2021


Come è noto, l’art. 1 comma 48 della legge di bilancio 2021 (l. 178/2020) ha introdotto un beneficio fiscale in favore di pensionati residenti all’estero e proprietari di un immobile in Italia, tenuto “a disposizione”. Si riporta il testo:

“A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di
cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”

Dal punto di vista soggettivo, il comma 48 destina l’agevolazione a favore di proprietari o usufruttuari non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia e che devono essere residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, caso nel quale la pensione non è erogata dall’Inps ma dall’istituto previdenziale estero.

Il calcolo in «regime di convenzione internazionale» comporta che il lavoratore ha versato parte dei contributi in Italia e parte in un Paese estero e le convenzioni internazionali stipulate tra Italia e altri Paesi consentono di poterli totalizzare. In caso invece di calcolo in «regime nazionale», l’intera contribuzione è stata versata in Italia. L’agevolazione prevista dalla legge di bilancio 2021 si applica quindi ai pensionati che risiedono all’estero, ma a condizione di percepire una pensione in regime di convenzione internazionale e siano residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
Quindi un pensionato italiano iscritto Aire che non abbia mai versato dei contributi in Italia non accede al regime pensionistico in convenzione internazionale mentre può rientrarvi un cittadino estero non iscritto Aire ma che abbia lavorato in Italia versando un certo numero di contributi pensionistici. Il perno dell’agevolazione non è quindi la matrice nazionale di origine bensì il contatto lavorativo con l’Italia.

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