La pensione con “quota 100” è cumulabile con l’indennità di carica percepita dagli assessori comunali. Infatti, l’Inps, al paragrafo 1.3 della circolare 117/2019, ha individuato l’elenco tassativo dei redditi che non rilevano ai fini della cumulabilità della pensione, tra i quali figurano «le indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Tuel (cfr. il messaggio n. 340/2003) e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (cfr. la circolare n. 58/1998)».