Pensioni regionali: a maggio l’adeguamento perequativo con gli arretrati

Si comunica che con la mensilità del mese di maggio, i trattamenti pensionistici amministrati dal Fondo sono stati adeguati ed incrementati con gli importi perequativi provvisori dell’anno 2024 (cfr. Circolare del Dg del Fondo pensioni prot. 5241 del 19 gennaio 2024). Infatti con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2023, è stata disciplinata la perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e la variazione anno 2023, quest’ultima già applicata nei trattamenti pensionistici erogati da questo Fondo nella mensilità di gennaio 2024. La rivalutazione, così come rammentato dalla circolare n. 1 del 2 gennaio 2024 dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (“INPS”), viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate sia dall’INPS che dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale delle Pensioni (art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448). In merito alle modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per l’anno 2024 per la generalità delle pensioni, l’articolo 1, comma 135, Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, Supplemento Ordinario n. 40/L) stabilisce che “Nell’anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell’85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS […];

2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. […];

3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. […];

4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. […];

5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS”.

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